PROTOCOLLO prevenzione Bullismo e Cyberbullismo
PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
PREMESSA
Finalità del protocollo
PARTE I
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Definizione di bullismo
Tipologie di cyberbullismo
Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA
Legge 29 maggio 2017 n.71 Responsabilità giuridica
Principale normativa scolastica di riferimento
PARTE II
RUOLI COMPETENZE E AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO
Ruoli e competenze
Azioni di prevenzione di contrasto
Intervento in casi di bullismo e/o cyberbullismo
Schema procedure in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo
Allegato 1
Modello per la segnalazione di episodi di cyberbullismo
Allegato 2
Indirizzi utili PREMESSA
L’ I.I.S. “P.Sraffa” si propone, in un clima di convivenza democratica, di far acquisire all’adolescente attitudini di rispetto, preparandolo ad affrontare la vita adulta; inoltre favorisce un clima di benessere adeguato all’insegnamento e all’apprendimento.
Il miglioramento della convivenza si inserisce nella politica generale della Scuola, descritta sia nel PTOF sia nel PAI, e comprende attività in diversi ambiti che vanno dai più globali, quali l’organizzazione dei vari livelli di studio, ai più particolari, quali l’appoggio agli studenti, attraverso il percorso dell’educazione alla legalità, gli incontri con gli operatori delle forze dell’ordine, dedicati all’informazione su aspetti specifici quali ad esempio il bullismo ed il cyberbullismo. La Scuola opera attraverso attività di Classe miranti alla prevenzione; è attivo il progetto d’Istituto NO-BULLS che sostiene le studentesse, gli studenti e tutti gli operatori ed educatori della scuola nell’ affrontare e prevenire le diverse forme di bullismo e di cyber bullismo.
Inoltre l’I.I.S “P. Sraffa” aderisce già da diversi anni al protocollo “Scuola spazio di Legalità”. Tale Protocollo è stato predisposto dalla Prefettura di Cremona in collaborazione con le componenti sociale ed istituzionali: famiglie, studenti, istituzioni scolastiche, Forze dell’Ordine, Servizi Territoriali. In base a tale Protocollo l’I.I.S “Sraffa” ha previsto l’approfondimento in ciascun anno di corso delle seguenti tematiche:
primo anno il Protocollo - Dipendenze - Bullismo
secondo anno Cyberbullismo
terzo anno Violenza di genere
quarto anno Educazione stradale
quanto anno Educazione alla legalità e lotta alle mafie.
Qualora venga meno il rispetto delle norme stabilite dal Consiglio di Istituto, l’I.I.S. “Sraffa” sanziona i responsabili con provvedimenti disciplinari come previsto dal Regolamento d’Istituto di cui il presente Protocollo è parte integrante.
PARTE I
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Il bullismo, un fenomeno ormai noto, viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti, diretti o indiretti, volti a prevaricare un’altra persona con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.
Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:
prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
azioni continuative e persistenti;
azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.
Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o diversi tipi di reato.
Esistono diverse definizioni di cyberbullismo, ma in generale si ritiene che sia una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all’avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.
Secondo la definizione di uno dei più importanti studiosi di bullismo, Peter Smith, per cyberbullismo si intende "una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi". Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende quindi tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggini con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete finalizzato a insultare o minacciare qualcuno. Costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente attraverso l’utilizzo della rete.
Se da un lato la rete rappresenta per i ragazzi un mezzo per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare e giocare, dall’altro li espone a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.
Una definizione di cyberbullismo viene data dall’art. 1 della Legge 29 maggio 2017 n.71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.
Con l’espressione cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
Tipologie di cyberbullismo
Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:
Provocazione (Flaming): un flame è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.
Molestia (Harassment): caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
Persecuzione (Cyberstalking): questo termine viene utilizzato per definire l’invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
Denigrazione (Denigration): distribuzione, all’interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”.
Furto d’identità (Impersonation): caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il cyberbullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.
Carpire e Diffondere (Trickery e Outing): la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
Esclusione (Exclusion): consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
Esposizione (Exposure): la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona.
Sexting: consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, video clip intimi, ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta.
Ricatto (Sextortion): pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione.
Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping): si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri…).
Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo
Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione l’utilizzo dei mezzi informatici, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:
nel bullismo le prepotenze avvengono in contesti reali (in presenza), mentre nel cyberbullismo le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo con conseguente aggravio della sofferenza della vittima;
i bulli di solito sono conosciuti dalla “vittima”, i cyberbulli possono anche essere sconosciuti;
l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia le “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale);
il bullo vede le conseguenze del proprio comportamento (consapevolezza cognitiva ma non emotiva) e da essa trae soddisfazione, nel cyberbullismo lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia nei confronti della vittima, si tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola;
nel bullismo vi è deresponsabilizzazione, minimizzazione, attribuzione di colpa alla vittima da parte di chi commette le prepotenze: “Non è colpa mia, è uno scherzo”, nel cyberbullismo si possono rilevare anche processi di depersonalizzazione, dove le conseguenze delle proprie azioni vanno prescritte alle identità alterate utilizzate online;
nel bullismo la presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione, il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico.
nel bullismo I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono persone presenti durante l’accaduto; nel cyberbullismo I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso ovunque. Un commento, un’immagine o un video postati possono essere visibili ed utilizzati da parte di milioni di persone;
sono solo i bulli a mettere in atto i comportamenti aggressivi, in quanto la vittima raramente reagisce. I gregari possono essere semplici spettatori o incitare il bullo nella messa in atto dei comportamenti aggressivi; nel cyberbullismo anche la vittima, che è tale nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo. I gregari possono essere spettatori passivi, ma possono diventare attivi e partecipare nelle prepotenze virtuali.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA
Legge 29 maggio 2017 n.71
(Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)
Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:
Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore utilizzando il modulo in allegato al presente Protocollo.
Ruolo delle Istituzioni scolastiche nel contrasto al cyberbullismo: come previsto dalla normativa anche presso l’I.I.S. “SRAFFA” ha individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il MIUR ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Alle singole istituzioni scolastiche è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, attraverso la collaborazione con la Polizia Postale, le altre Forze dell’Ordine, nonché enti e associazioni del territorio sensibili alle tematiche. Il Dirigente che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
Ammonimento da parte del Questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
Responsabilità giuridica
Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:
Culpa del “bullo” minore: va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
Culpa in vigilando ed educando dei genitori: si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere economicamente il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
Culpa in vigilando e in organizzando della scuola: l’art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.
PARTE II
RUOLI COMPETENZE ED AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE
RUOLI E COMPETENZE
Il Dirigente Scolastico:
adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione;
individua attraverso il Collegio dei Docenti un docente in qualità di Referente d’Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutti gli stekeholders componenti della comunità scolastica;
prevede all’interno del PTOF (Piano della formazione dei docenti) eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva, ai sensi della L. 71/17, le azioni adeguate anche di carattere educativo.
Il Referente d’Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo:
promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,… per realizzare un progetto di prevenzione;
cura rapporti di rete fra scuole dell’AT 13-14 per eventuali convegni/seminari/corsi,
garantisce un Audit interno con possibilità di segnalazioni anonime e riservate in un BOX interno per comunicazioni cartacee sito in zona bidelle ria ed un indirizzo e-mail dedicato;
gestisce uno sportello di ascolto e segnalazione interno nella sede centrale e nella sede associata ;
Supporta i Consigli di classe che richiedano interventi per la segnalazione e gestione di casi critici;
Collabora con la Psicologa d’Istituto negli interventi spesso integrati e nella formazione per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e relazionale.
Il Servizio di Psicologia Scolastica:
La psicologa dì Istituto, iscritta all’Albo degli psicologi svolge attività di sportello di ascolto nella sede centrale ed associata;
Collabora e supporta i Consigli di classe su segnalazione di casi particolarmente critici, intervenendo come osservatrice in classe o/e effettuando interventi formativi per la classe o piccoli gruppi;
Garantisce percorsi rieducativi dell’intelligenza emotiva ed affettiva individuali o per gruppi, su richiesta dei consigli di classe. Se trattasi di misure che accompagnano provvedimenti disciplinari cura i rapporti con le famiglie;
Collabora in stretto coordinamento con la Referente per il Bullismo-Cyberbullismo;
garantisce un Audit interno con possibilità di segnalazioni anonime e richieste riservate in un BOX interno per comunicazioni cartacee sito in zona bidelle ria ed un indirizzo e-mail dedicato;
Il Consiglio d’Istituto:
approva e adotta il Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo e le modifiche al Regolamento d’Istituto relative al bullismo e cyberbullismo;
qualora a scuola si verifichino azioni di bullismo e/o casi di cyberbullismo che configurino reati, si pronuncia- previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.
Il Collegio dei Docenti:
promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
prevede all’interno del PTOF ( Piano della formazione dei docenti) corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica.
Il Consiglio di classe:
favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l’integrazione, la cooperazione e l’aiuto tra pari;
propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità; o nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,
richiede supporto educativo al Referente d’Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo
propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,
richiede a mezzo del Coordinatore di classe, interventi e supporto alla Psicologa d’istituto e/o alla Referente per il bullismo-cyberbullismo;
Il Coordinatore di classe segnala i casi di bullismo e cyber bullismo alla Dirigenza per l’attuazione delle misure di cui alla legge n.71/2017.
Il Docente:
intraprende azioni congruenti con l’utenza, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.
potenzia le abilità sociali degli studenti;
informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.
I Genitori:
partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
conoscono il Regolamento di comportamento;
conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
I collaboratori scolastici:
partecipano attivamente alle iniziative messe in atto dall’Istituto per la prevenzione del disagio;
nello svolgimento delle attività di vigilanza collaborano fattivamente al mantenimento di un clima relazionale sereno.
Le studentesse e gli studenti:
sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
conoscono il Regolamento d’Istituto
rispettano il Regolamento d’Istituto e nel caso di violazione dello stesso accettano le relative sanzioni disciplinari.
AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE
Le misure sulle quali è possibile lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, ossia:
prevenzione;
collaborazione con l’esterno;
intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni.
Prevenzione
Al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è fondamentale che gli adulti di riferimento (in particolare, genitori e docenti) siano in grado di cogliere e segnalare i messaggi di disagio che si manifestano nei minori.
Sintomi
Sintomi fisici: malessere fisico, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
sentimenti di tristezza e solitudine;
apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
sostanziali cambiamenti nel tono dell’umore (es. il minore è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
paure, fobie, incubi;
riduzione della frequenza scolastica (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ...);
bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
depressione, attacchi d’ansia;
problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell’uso di internet);
rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare manie di persecuzione e/o tratti ossessivi).
Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi agite da di bulli e cyberbulli sono:
aggressività verbale, arroganza, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come più deboli o diversi da sé;
condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
distacco affettivo;
comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
presenza di troppo denaro di incerta provenienza.
B. Sicurezza informatica
Un’ulteriore forma di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all’interno del contesto scolastico; l’I.I.S “P. SRAFFA” si è dotato di una ePolicy che disciplina scrupolosamente gli accessi al web e richiede il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari.
C. Interventi educativi
Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:
somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo. Di particolare importanza è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;
adesione alla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”, allo scopo di sensibilizzare gli allievi, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all’uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
discussione aperta e l’educazione trasversale all’inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
promozione di progetti dedicati all’argomento, con l’eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete. A tal proposito si ricorda che l’I.I.S “P. SRAFFA” aderisce al Protocollo Scuola Spazio di Legalità , che ha l'obiettivo di definire soluzioni e procedure condivise da attuare ogni qualvolta nelle scuole si verifichino episodi di bullismo, inoltre aderisce alla Rete territoriale per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (rete BullisNO) che, con il concorso delle risorse della Regione Lombardia, mette a disposizione uno SPAZIO DI ASCOLTO gratuito dedicato a bambini, ragazzi e adulti allo scopo di prevenire e contrastare bullismo, cyberbullismo ed ogni forma di disagio giovanile. L’Istituto aderisce inoltre alla rete BullAut per la prevenzione e il contrasto del bullismo agito nei confronti di soggetti autistici.
servizio di psicologia scolastica e attività rieducative per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e relazionale;
formazione dei collaboratori scolastici, adulti presenti nella scuola e, in quanto tali, responsabili della vigilanza e della segnalazione di comportamenti anomali o di episodi di rilevanza da riferire al Responsabile di sede .
Collaborazione con l’esterno
Si esplica principalmente attraverso:
Protocollo di “Educazione alla Legalità” con la Prefettura;
azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell’Ordine del territorio, ASST territoriale, associazioni del territorio e/o nazionali, anche attraverso incontri dedicati, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti;
incontri con la Polizia Postale per dare informazione sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con l’Istituzione formativa;
collaborazione con le famiglie che, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno garantire un’adeguata vigilanza, controllando e monitorando le loro attività on-line.
Intervento in casi di bullismo e/o cyberbullismo: misure correttive e sanzioni
Nel Regolamento d’Istituto sono previste specifiche azioni disciplinari nel caso di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Il provvedimento disciplinare ha finalità educative. Chi commette atti riconducibili al bullismo e/o al cyberbullismo deve in primo luogo essere supportato nella comprensione delle conseguenze del suo gesto nei confronti della vittima.
In questa fase è determinante la condivisione con la famiglia, che è chiamata ad assumere un atteggiamento costruttivo e collaborativo, volto alla gestione più funzionale e corretta della situazione problematica.
Schema procedure in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo
Chiunque, all’interno dell’Istituto, venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, informa immediatamente la Dirigenza, a fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.
1^ Fase: analisi e valutazione
Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri soggetti coinvolti: Referente per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, Psicologo della Scuola.
raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità e soggetti coinvolti;
colloqui con gli attori principali (singoli e gruppo), al fine di raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti nel modo più oggettivo possibile e libero da pregiudizi e interpretazioni personali;
attivazione della consulenza degli specialisti dello Spazio di Ascolto della Rete BullisNo.
Si ricorda che tutte le informazioni raccolte in questa fase devono essere trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza.
Al termine della fase di raccolta delle informazioni:
se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive, si avvia la fase di intervento, definendo le specifiche azioni da intraprendere;
se invece i fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo, non si interviene in modo specifico, si prosegue l’azione educativa.
2^ Fase: azioni e provvedimenti
Se i fatti sono confermati si procede con:
comunicazione alla famiglia della vittima da parte della Dirigenza, coadiuvata dal Referente per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; nel corso del colloquio si provvede alla redazione di un verbale contenente una breve descrizione degli eventi, che dovrà essere firmata dai genitori e conservata nell’apposito registro dei Verbali;
convocazione della famiglia del minore autore degli agiti; nel corso del colloquio si provvede alla
redazione di un verbale contenente una breve descrizione degli eventi, che dovrà essere firmata dai genitori e conservata nell’apposito registro dei Verbali;
convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, per concordare modalità di intervento all’interno del/dei gruppo/i classe, analizzando le risorse disponibili all’interno e all’esterno dell’Istituto;
eventuale avvio della procedura giudiziaria, mediante denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Carabinieri, ecc.);
segnalazione ai Servizi Sociali del Comune nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti.
3^ Fase: percorso educativo e monitoraggio
Dirigente scolastico, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:
si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti dell’autore degli agiti, sia nei confronti della vittima.
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