Validità dell’anno scolastico


L’ articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che “... ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Le deroghe possibili per scrutinare comunque a fine anno, anche in caso di assenza superiore al 25% (c.m. n°20 del 4/3/2011) sono le seguenti:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati (con certificato medico da consegnare all’inizio dell’anno scolastico oppure entro 7 giorni dal rientro se la grave patologia si è verificata in corso d’anno);
  • problemi di salute non gravi si valutano solo con certificati per periodi ininterrotti superiori a 7 giorni (da consegnare entro 5 giorni dal rientro);
  • terapie e/o cure programmate documentate (il certificato medico è da consegnare anticipatamente o entro 7 giorni dal rientro);
  • donazioni di sangue documentate (la certificazione è da consegnare entro 7 giorni dal rientro);
  • documentata partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (da documentare entro 7 giorni dal rientro);
  • svolgimento di attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato in regola dal punto di vista previdenziale e assistenziale certificato dal datore di lavoro oppure autocertificata in caso di lavoro autonomo;
  • impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore (terremoti, allagamenti, neve,…);
  • deroga alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato per gli alunni diversamente abili con P.E.I. differenziato la cui patologia impedisca la frequenza regolare previo accordo con gli esercenti la potestà;

 in casi eccezionali è valutata anche l’assistenza personale, per gravi e documentati motivi ad ascendenti, discendenti entro il 1° grado, collaterali entro il 2° grado di parentela, purché in ogni caso sia stato assolto l’obbligo scolastico; coniuge/convivente per i maggiorenni .